1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Costituiscono in ogni caso violazioni gravi alle disposizioni del presente decreto i messaggi ingannevoli che, diffusi attraverso i mezzi di comunicazione, abusano della credulità popolare e sono pregiudizievoli per la salute.
6-ter. Nel caso di violazione grave definita ai sensi del comma 6-bis, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone altresì l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 50.000 euro.
6-quater. Con la sanzione pecuniaria comminata ai sensi del comma 6-ter è altresì specificato il termine di pagamento della sanzione stessa, che non può, comunque, essere superiore a un anno».
1. Il comma 10 dell'articolo 26 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«10. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori, sanzionatori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a 200.000 euro».